Antiriciclaggio: slitta la comunicazione del titolare effettivo al registro delle imprese
L’articolo 21 del D.lgs. 231/2007 nel testo aggiornato dal D.lgs. 125/2019 pubblicato
sulla G.U. 252 del 26 ottobre 2019 prevede:
• che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private
tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, inclusi i Trust, comunichino a
quest’ultimo le informazioni relative ai titolari effettivi in via telematica, in
esenzione da imposta di bollo, da inserirsi in una apposita sezione del
Registro delle Imprese;
• che le informazioni contenute nella predetta sezione possono essere
consultate gratuitamente da autorità preposte al sistema antiriciclaggio,
nell’ambito di investigazioni e anche per il contrasto all’evasione fiscale,
mentre possono essere consultate dietro pagamento di diritti di segreteria da
parte di qualsiasi soggetto.
Il comma 5 del sopra richiamato articolo 21 prevede che le modalità per la
comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo siano contenute in un decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi di concerto con il Ministero
dello Sviluppo Economico.
Il termine per effettuare la comunicazione era stato inizialmente fissato dalla bozza
del decreto interministeriale (MEF – MiSE) al 15 marzo 2021.
Dopo la fase di consultazione pubblica, finalizzata all’acquisizione di valutazioni,
osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati, la bozza del decreto
interministeriale si trova però attualmente ancora all’esame del Consiglio di Stato e,
se riceverà parere favorevole, dovrà successivamente essere sottoposto alla
registrazione della Corte dei Conti prima di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Successivamente il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà approvare i tre decreti
relativi alle specifiche tecniche, ai contenuti della consultazione e al diritto di
segreteria dovuto in sede di comunicazione e in sede di interrogazione della sezione
speciale.
È quindi evidente che la scadenza del 15 marzo, inizialmente prevista, non potrà
essere rispettata. Si rimane in attesa di un provvedimento di proroga
(verosimilmente al 30 aprile).